Il sistema ConSenso di Garanzia Mec nasce per rappresentare le modalità di applicazione obbligatorie della “Garanzia di Conformità” e della “Garanzia per i vizi della cosa venduta” fornite dal Dealer agli acquirenti.
A seguito di autorizzazione del dealer in questione, Garanzia Mec presta unicamente un servizio di gestione e consulenza per conto di quest’ultimo e pertanto non erogando alcun servizio di garanzia convenzionale, non si farà carico di pagamenti per guasti e/o rotture eventualmente occorsi al veicolo. La garanzia di Conformità sul veicolo oggetto della compravendita è prestata unicamente dal dealer.
Il Dealer è il professionista, la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale, ovvero un suo intermediario, il quale rimane l’unico responsabile della
Garanzia di Conformità sul veicolo oggetto della compravendita, l’unico legittimato passivo in caso di contenzioso.
Ai consumatori o acquirenti ossia persone fisiche che acquistano un veicolo e agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Art. 3 comma 1-a del Codice del Consumo).
Quella di ottenere dal dealer in questione l’obbligo di un bene conforme alle pattuizioni contrattuali. Il diritto alla garanzia non è un diritto esclusivo alla riparazione del veicolo ma serve ad ottenere che il veicolo sia “CONFORME” a quanto descritto nel corso della trattativa e concretizzato nel contratto di vendita (Art. 129 del D.Lgs. 170/2021).
Per quanto riguarda i veicoli usati, la garanzia di conformità può essere ridotta contrattualmente, in accordo con l’acquirente, ad un periodo di tempo non inferiore a 1 anno (Art. 133 comma 4 del D.Lgs. 170/2021).
Significa che corrisponde alla descrizione fatta dal dealer al momento della consegna del bene e contenuta nel certificato di conformità condiviso tra lo stesso dealer e l’acquirente in relazione alle caratteristiche del veicolo acquistato enunciate o enfatizzate anche attraverso messaggi pubblicitari (Art. 129 del D.Lgs. 170/2021).
Non vi è difetto di conformità ai sensi degli Art. 129 comma 3 e 130 comma 2, del D.Lgs. 170/2021, se al momento della conclusione del contratto di vendita il consu- matore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita (Art. 130 comma 4 del D.Lgs. 170/2021).
L’acquirente non può pretendere che il veicolo usato venga garantito “come nuovo” perché la Garanzia di conformità opera e rende responsabile il dealer solo per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene, non derivanti dall’uso normale del veicolo o da rotture improvvise o accidentali (Art. 128 comma 5 del D.L- gs. 170/2021).
In caso di difetto di conformità accertato dal dealer, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite dall’Art. 135 bis del D.Lgs. 170/2021.
L’acquirente, dopo l’acquisto del veicolo, è tenuto:
• ad un uso corretto del veicolo, cercando di evitare sovraccarichi e soprattutto circoazione su strade non adeguate, attenendosi alle disposizioni delle autorità preposte alla circolazione e usi diversi da quelli riportati sul libretto di circolazione
• ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria prescritta dal costruttore e a mantenere la documentazione fiscale degli interventi eseguiti, con l’impiego di lubrificanti e ricambi della qualità almeno conformi a quelli prescritti dal costruttore
• in caso di segnalazione di anomalia o difetto, deve presentare reclamo scritto a Garanzia Mec, utilizzando l’apposito modulo di segnalazione reclamo e mettere a disposizione del venditore il bene per il ripristino della conformità.
• in nessun caso ha diritto a disporre riparazioni o altri interventi per l’eliminazione del difetto, senza:
– specifica autorizzazione del dealer, direttamente o per tramite Garanzia Mec
– risposta del dealer, direttamente o per tramite Garanzia Mec, entro un termine congruo, in relazione all’entità del difetto e alle circostanze e anche al periodo in cui i rimedi sono stati richiesti
Il dealer, direttamente o per tramite Garanzia Mec, potrà legittimamente rifiutare rimborsi per lavori effettuati prima di presentare reclamo o comunque senza sua autorizzazione.
Innanzitutto è indispensabile:
1. arrestare tempestivamente il veicolo in caso di funzionamento anomalo o all’insorgere di un eventuale difetto, contattare l’Ufficio tecnico di Garanzia Mec al nr. di telefono 0833.693281 int. 1 seguendo le istruzioni dell’operatore e compilare in ogni sua parte, l’apposito “modulo segnalazione reclamo”, contenuto nel libretto, ed inviarlo via fax al nr. 0833.691492 o per e-mail ad assistenza@garanziamec.com.
2. in caso di accettazione, Garanzia Mec vi chiederà di portare il veicolo presso il dealer o presso officine convenzionate che dovranno compilare e inviare l’apposito “modulo segnalazione reclamo” dettagliato dell’eventuale riparazione e così ottenere l’autorizzazione scritta da parte di Garanzia Mec per poter effettuare la riparazione.
Per ottenere una risposta in un tempo ragionevole, in relazione all’entità del difetto e alle circostanze e al periodo in cui i rimedi sono richiesti, vi consigliamo di inviare preventivo dettagliato e diagnosi certa, indicando la manodopera da tempario casa costruttrice e la tariffa oraria, corredato da:
• documento unico di circolazione e Certificato Assicurazione del veicolo oggetto del reclamo;
• eventuali tagliandi di manutenzione effettuati.