Cosa coprono esattamente le “Garanzie auto usate”?
La garanzia auto è regolata dal D.Lgs. 206 del 6/9/2005, denominato Codice del Consumo, periodicamente aggiornato introducendo via via i nuovi provvedimenti che riguardano la protezione del Consumatore, generalmente per iniziativa della CE.
Attenzione al doppio binario che si è creato: chi acquista un’auto come Consumatore ha diritti sanciti dal Codice del Consumo, mentre chi acquista come figura giuridica, cioè con la sua partita IVA esposta in fattura, continua a applicare il codice civile, ma solo se l’auto è stata acquistata per fini d’impresa.
L’acquisto di un’auto usata diventa una decisione consapevole e conveniente, grazie al Codice del Consumo, e chi è interessato potrà contare su diversi livelli di supporto: l’Unione Nazionale Consumatori nelle fase di offerta, acquisto e pre contenzioso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i casi di comportamento sleale del Venditore, e infine il Giudice di Pace senza Avvocato per liti fino a € 1.000,00, con Avvocato fino a € 5.000,00 e Giudice ordinario per cifre superiori. Un flusso in realtà semplice, se potete applicare il Codice del Consumo. Basta saperlo.
Per evitare di trovarvi in difficoltà è importante sapere che la Garanzia Legale prevista dal Codice del Consumo, si applica per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di consegna del veicoli nuovi, o percepiti come tali dal Consumatore (importazione parallela di veicoli nuovi, ma già targati); il termine è lo stesso per i veicoli usati, ma in questo caso può essere ridotto fino a non meno di 12 mesi purché con il consenso dell’acquirente, espresso prima della vendita; l’equazione “usato = garanzia 12 mesi” è falsa, e non può essere surrogata da altre circostanze.
Ricordate che, salvo casi molto specifici, rivolgersi al servizio clienti della Casa serve solo a perdere tempo e che la legge vi dà il Venditore (dealers) come unico referente in materia di Garanzia, e sta a voi evitare il ping-pong delle responsabilità tra Concessionario, Officina e Concessionario. Per questo vi consigliamo di affidarvi sempre a dealers che utilizzano le nostre garanzie auto!
Il Codice del Consumo prevede che il Costruttore possa rilasciare una Garanzia Convenzionale propria, che solleva il Venditore dalla responsabilità di gestire i reclami relativi a inconvenienti di tipo tecnico al veicolo, rimanendo tuttavia il riferimento del Consumatore per gli aspetti contrattuali, ivi compresi gli utilizzi per i quali il veicolo è adeguato. Comprende, ad esempio, la necessità di segnalare se è possibile montare il gancio per traino carrello, se è adatto a percorrere tratti sterrati in pendenza, se deve essere guidato con prudenza maggiore del consueto in curva (ad esempio SUV con baricentro alto), se è alimentato con carburanti che non ammettono il rifornimento self service (GPL /metano), se può essere lavato con impianti a rullo (Spider con tetto in tela); il tutto rientra nel concetto di informazioni precontrattuali adeguate, senza le quali, la firma del consumatore NON lo impegna.
Sarebbe la soluzione ideale, ma, al momento nessun Costruttore la prevede; occhio quindi al contratto di vendita e ad affidarvi a dealers che sono in grado di tutelarvi (consultate le nostre garanzie sul sito garanziamec.com) .
Ricordiamo che il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia di rimedi ai difetti di conformità, che l’auto sia acquistata nuova o usata:
• Il primo obbligo è l’eliminazione del difetto, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente; qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa, allora si potrà:
• Negoziare una congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto; questa è la soluzione tipo per difetti consistenti nella mancanza di equipaggiamenti previsti dal contratto, o comunque per difetti che non impediscono l’uso “normale” del veicolo.
• Sostituire il veicolo con uno identico, sempre senza spese per il Consumatore, compresi i costi di immatricolazione, IPT e quant’altro. Se la percorrenza prima della scoperta del difetto supera i 1.000 Km, il Venditore potrà richiedere il controvalore della percorrenza, per scaglioni di 1.000 Km, utilizzando un riferimento accettabile
• Risolvere il contratto, che significa restituire il veicolo e ottenere il rimborso di tutto quanto pagato per l’acquisto, cioè il prezzo del veicolo, immatricolazione e IPT, eventuali spese di istruzione pratica di finanziamento, quota non goduta dell’imposta di proprietà. Il valore della percorrenza prima della scoperta del difetto si valuta come detto sopra. Se l’eventuale finanziamento è stato gestito dal Venditore, allora insieme al contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento (D.Lgs. 141/2010) e le rate pagate vi dovranno essere restituite dalla Finanziaria.
Avete le idee un pò più chiare?!? Ovviamente potete sempre consultarci!