Il tema della garanzia sulle auto usate è ampio e ci dà spazio per affrontarlo e svilupparlo seguendo varie tematiche.

Riprendiamo dall’articolo della settimana precedente, dedicato alla Garanzia Legale di Conformità. Solo per chi non l’avesse letto, riassumiamo brevemente i ruoli della nostra società e del Dealer.

  • A seguito di autorizzazione del Dealer, Garanzia Mec presta unicamente un servizio di gestione e consulenza per conto di quest’ultimo sia nell’applicazione degli obblighi di legge della “Garanzia Legale di Conformità” in ottemperanza al D.Lgs. n. 206/2005 del Codice del Consumo, in materia di contratti di vendita e garanzia sui beni di consumo e sia della “Garanzia per i Vizi della Cosa venduta” in ottemperanza agli art. 1490 e seguenti del Codice Civile. Inoltre, si specifica che la “Garanzia Legale di Conformità” e la “Garanzia per i Vizi della Cosa Venduta”, sul veicolo oggetto della compravendita, è prestata unicamente dal Dealer.
  • Il Dealer è il professionista, la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario, il quale rimane l’unico responsabile degli obblighi di legge, sui veicoli oggetto della compravendita, sia nell’applicazione della “Garanzia Legale di Conformità” in relazione al D. lgs. 206/2005 del Codice del Consumo nella vendita di veicoli al consumatore e sia nell’applicazione della “Garanzia per i Vizi della Cosa venduta” in relazione agli art. 1490 e seguenti del Codice Civile quando la vendita viene concretizzata invece ad un titolare di Partita IVA, l’unico legittimato passivo in caso di contenzioso.

Affrontiamo ora l’argomento “difetti” in modo da rispondere a tante domande o dubbi che ci assalgono quando approcciamo all’acquisto dell’usato.

Se il Dealer comunica all’acquirente l’esistenza di difetti o di stati di usura oltre la norma

Se il Dealer, al momento della consegna del veicolo, comunica all’acquirente l’esistenza di difetti e di stati di usura oltre la norma o eccessivi, non conformi al chilometraggio e all’età del veicolo, la Garanzia Legale di Conformità non opera in questi casi perché il Dealer ha agito in trasparenza, permettendo all’acquirente di maturare correttamente la sua decisione all’acquisto in quanto ne era già a conoscenza, fin dall’inizio, e non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza (art. 129 comma 3 del CdC) ma sempre nel rispetto dell’art. 129 comma 1 del CdC (Conformità al Contratto).

Pretese dell’acquirente su eventuali riparazioni a carico del Dealer per un periodo di 1 anno dal momento dell’acquisto del veicolo usato

L’acquirente non può pretendere che il veicolo usato venga garantito “come nuovo” perché la Garanzia Legale di Conformità opera e rende responsabile il Dealer solo per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene, non derivanti dall’uso normale del veicolo o da rotture improvvise o accidentali (art. 130 comma 1 del CdC)

Diritti dell’acquirente nel caso in cui il veicolo manifesta un difetto di conformità

In caso di difetto di conformità accertato dal Dealer, l’acquirente ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione e si deve tener conto sempre del tempo e del pregresso utilizzo in relazione all’anzianità del veicolo, dei chilometri percorsi e dello stato di usura medio che ci si può attendere da un veicolo che abbia quella anzianità e quel chilometraggio (art. 130 comma 2 e a seguire comma 3/4/5/6/7/8/9/10 del CdC).

Doveri dell’acquirente

L’acquirente, dopo l’acquisto del veicolo, è tenuto:

• ad un uso corretto del veicolo, cercando di evitare sovraccarichi e soprattutto circolazione su strade non adeguate, attenendosi alle disposizioni delle autorità preposte alla circolazione e usi diversi da quelli riportati sul libretto di circolazione

• ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria prescritta dal costruttore e a mantenere la documentazione fiscale degli interventi eseguiti, con l’impiego di lubrificanti e ricambi della qualità almeno conformi a quelli prescritti dal costruttore

• in caso di segnalazione di anomalia o difetto, deve presentare reclamo scritto al Dealer, entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui lo ha scoperto, pena la decadenza di qualsiasi diritto (art. 132 comma 2 del CdC)

• in nessun caso ha diritto a disporre riparazioni o altri interventi per l’eliminazione del difetto, senza:

– specifica autorizzazione diretta del dealer

– risposta diretta del Dealer, entro un termine congruo, in relazione all’entità del difetto e alle circostanze e anche al periodo in cui i rimedi sono stati richiesti

Il Dealer potrà legittimamente rifiutare rimborsi per lavori effettuati prima di presentare reclamo o comunque senza sua autorizzazione.

 

Con questo secondo articolo concludiamo la presentazione di Consenso, la nostra garanzia legale di conformità. E, come sempre, per ogni approfondimento non esitate a contattarci!